Distinzione tra nomine, incarichi e deleghe

La parola “incarico” compare nelle definizioni di “dirigente” e di “preposto”.

 

Il dirigente è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”; il preposto è la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art.2 c.1 lett.d) ed e) D.Lgs.81/08).

 

La presenza o meno dell’incarico formale rappresenta uno degli elementi che permettono di discriminare tra il dirigente/preposto di diritto e il dirigente/preposto di fatto.

Secondo la Cassazione tali figure non vanno sovrapposte, infatti, “se per il dirigente/preposto di diritto è necessario, tra l’altro, che egli abbia ricevuto un incarico dal datore di lavoro e che abbia ricevuto direttive per l’esecuzione dei lavori (cfr.art.2 cit), nel caso di assunzione di fatto del ruolo la derivazione della posizione di garanzia dal concreto espletamento dei poteri tipici del preposto segnala che non vi è alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro.” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 29 maggio 2014 n.22246).

All’interno del Titolo I il termine “nomina” viene utilizzato principalmente con riferimento al Medico Competente, all’RSPP, agli ASPP (in alternanza – a seconda degli articoli presi in esame – con il termine “designazione”) e agli addetti antincendio e al primo soccorso.

 

In questo caso i soggetti diventano “tali”, cioè assumono determinati ruoli, in virtù della nomina stessa.

 

Semplificando, prima che un certo soggetto venga nominato RSPP/Addetto primo soccorso/Medico Competente da una specifica azienda egli, per tale azienda, non lo è.

A seguito della nomina muta lo “status” di tale soggetto rispetto al momento antecedente alla stessa.

In sostanza, la nomina (così come richiamata nel testo del D.Lgs.81/08) “crea” un ruolo che, precedentemente, il soggetto nominato non aveva.

Infine, la delega si distingue nettamente dagli incarichi e dalle nomine.

 

La Cassazione ha spesso ribadito tali fondamentali distinzioni, infatti, una sentenza del 2022 ricorda che “la Suprema Corte di Cassazione a S.U. ha avuto modo di rimarcare che “è diffusa l’opinione (e la si rinviene spesso negli atti giudiziari) che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente da una delega. Al contrario, le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall’investitura o dal fatto.”

 

Infatti “ la delega è invece qualcosa di diverso: essa, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato.”

 

In tale ottica “la delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità.” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 21 settembre 2022 n.34943).

 

Poiché spesso tra le argomentazioni difensive dei datori di lavoro vi è quella secondo cui essi, nominando l’RSPP, avrebbero trasferito a lui i loro obblighi penali in relazione ad esempio alla valutazione dei rischi, la Cassazione ha ribadito più volte il consolidato principio secondo cui “la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. sez.4 n.24958 del 26/4/2017, Rescio, Rv.270286, in cui la Corte ha precisato che il RSPP svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).” ( Cassazione Penale, Sez.IV, 25 giugno 2021 n.24822).

 

La Corte ricorda inoltre che “in ogni caso la delega di cui all’art.16 d.lgs.81/2008 deve possedere i requisiti formali che le sono propri e deve, pertanto, come stabilito dal comma 1) lett.re a) e c) essere redatta ed accettata per iscritto.”