Inerenza dei costi d’esercizio, prova severa per l’Agenzia delle Entrare.

Interessante sentenza della CGT della Campania che conferma quanto indicato in primo grado, in merito alla inerenza e deducibilità dei costi d’esercizio.

Nel caso, l’Agenzia delle Entrate, recuperava a tassazione costi per provvigioni ritenendoli non inerenti, solamente per via della mancata indicazione nel contratto di procacciamento dell’importo delle provvigioni dovute.

La Cgt confermava l’illegittimità dell’accertamento in base alle seguenti motivazioni:

1 – avvenuta dimostrazione del pagamento delle fatture ricevute per provvigioni passive,

2 – esistenza di un contratto con data certa,

3 – indicazione nel contratto di una modalità purché generica della modalità di calcolo delle provvigioni,

4 – la motivazione delle provvigioni pagate affinché l’azienda acquisisse nuovi mercati con incremento di fatturato,

5 – assenza di gravi indizi, precisi e concordanti per ritenere il costo non inerente.

La sentenza conferma l’orientamento ormai consolidato per cui l’Agenzia delle Entrate può sindacare l’inerenza di un costo solo in presenza di un comportamento palesemente antieconomico.

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