La formazione 81/08 può essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro

L’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, prevede l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurarsi che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza” al fine di eliminare o quantomeno ridurre al minimo i rischi connessi allo svolgimento delle mansioni lavorative.

 

Nello specifico, il comma 12 dell’art. 37 prevede che “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire […] durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

La sentenza della Cassazione, n. 20259 del 14 luglio 2023, ha chiarito tale punto.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la disamina della fattispecie non poteva prescindere dall’analisi del concetto di “orario di lavoro”, come definito dalla L. n. 66/2003, all’art. 1, c. 1, vigente al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, per cui presa necessariamente a riferimento dal Legislatore al momento della adozione del Testo Unico Sicurezza.

Secondo tale articolo per “orario di lavoro” deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.

Secondo la Suprema Corte, d’altro canto, il fatto di prevedere che la formazione non possa comportare oneri per il lavoratore “rappresenta un implicito riconoscimento della possibilità datoriale di richiedere che la formazione avvenga in orario corrispondente a prestazioni esigibili oltre l’orario normale, fermo restando, sotto il profilo della relativa remunerazione, l’applicazione delle prescritte maggiorazioni” previste per il lavoro straordinario.

Il datore di lavoro può dunque richiedere che il lavoratore partecipi a corsi di formazione al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, a condizione che il tempo di partecipazione al corso sia anch’esso da considerarsi orario di lavoro, chiaramente straordinario e remunerato come di conseguenza.