La scelta della forma processuale non sana la prova inutilizzabile.

La sentenza n. 15836 della sesta sezione penale della Cassazione ha attestato che nel giudizio abbreviato non sono utilizzabili i dati di geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti in tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

La sentenza, infatti, ricompone analiticamente le modifiche normative intervenute di recente in ambito data retention derivanti dalla pronuncia della Corte di giustizia europea del marzo 2021 la quale ha delineato una serie di condizioni che tutti gli Stati Membri devono rispettare per l’accesso ai dati nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Viene inoltre delineata l’assenza di decreto dell’autorità giudiziaria che autorizza l’acquisizione dei dati. Tale mancanza non può essere sanata dal consenso al giudizio abbreviato.

Quanto sopra evidenziato rende inutilizzabili i dati in questione, la Corte sottolinea che il loro “impiego è vietato in modo assoluto, non solo nel dibattimento ma in qualsiasi altra fase del procedimento ivi comprese le indagini preliminari, l’udienza preliminare, le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali in merito.”