Nomina del Medico Competente

Ciò fa si che anche l’ipotesi di nomina, così come la prima parte della norma, sia sanzionata penalmente dall’art. 55 c.5 lett.d) D.Lgs. 81/08 in caso di omissione.
“in tema di sicurezza sul lavoro, la contravvenzione prevista dall’art.55, c.5, lett.d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, che sanziona l’inosservanza dell’obbligo di nomina del medico competente ex art.18 comma 1 lett.a) del medesimo decreto, ha natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza dell’obbligo di legge e ai fini della sua configurazione non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore” ( Cassazione Penale, Sez.III, 9 luglio 2018 n.30918).
Sulla scorta di quanto sopra enunciato, attraverso l’ultima modifica normativa, si è passati ad un regime giuridico che rende obbligatoria tale nomina anche nei casi in cui la valutazione dei rischi di cui all’art.28 D.Lgs. 81/08 lo renda necessario.