Nomina del Medico Competente

L’attuale articolo 18 c.1 lett.a) del D.Lgs.81/08, così come modificato dal D.L. 4 maggio 2023 n. 48, prevede che “il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28”.

Ciò fa si che anche l’ipotesi di nomina, così come la prima parte della norma, sia sanzionata penalmente dall’art. 55 c.5 lett.d) D.Lgs. 81/08 in caso di omissione.

“in tema di sicurezza sul lavoro, la contravvenzione prevista dall’art.55, c.5, lett.d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, che sanziona l’inosservanza dell’obbligo di nomina del medico competente ex art.18 comma 1 lett.a) del medesimo decreto, ha natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui la condotta illecita si protrae sino al momento di ottemperanza dell’obbligo di legge e ai fini della sua configurazione non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore” ( Cassazione Penale, Sez.III, 9 luglio 2018 n.30918).

Sulla scorta di quanto sopra enunciato, attraverso l’ultima modifica normativa, si è passati ad un regime giuridico che rende obbligatoria tale nomina anche nei casi in cui la valutazione dei rischi di cui all’art.28 D.Lgs. 81/08 lo renda necessario.