Non è omessa la dichiarazione che contiene solo dati identificativi.

Interessante pronuncia della Cgt di secondo grado di Catania che con sentenza n. 3678 di febbraio 2023, riteneva valida (non omessa) una dichiarazione dei redditi contenente soli dati anagrafici del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate inviava due avvisi di accertamento, contestando di fatto l’omessa presentazione della dichiarazione inviata con i soli dati anagrafici.
I giudici campani confortati da precedente pronuncia della #Cassazione (n. 24017/2013) affermavano che l’ipotesi di omessa dichiarazione è riservato solo alle ipotesi più radicali, quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all’ufficio.
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